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Ordinanza — n. 28490/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28490/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONI MASSIMILIANO DANIELE nato a SASSARI il 15/10/1970 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si ritiene che osti al riconoscimento della causa di non punibilità la offensività in concreto della condotta a cagione della portata lesiva dell'arma e della rilevanza dei precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONI MASSIMILIANO DANIELE nato a SASSARI il 15/10/1970 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si ritiene che osti al riconoscimento della causa di non punibilità la offensività in concreto della condotta a cagione della portata lesiva dell'arma e della rilevanza dei precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.