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Ordinanza — n. 28489/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28489/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSICA ALBERTO nato a TRAPANI il 16/08/1981 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni di diritto che li sostengano (il primo motivo sull'inutilizzabilità in giudizio abbreviato di dichiarazioni rilasciate dalla compagna dell'imputato alla polizia giudiziaria; il secondo motivo sull'offensività della condotta dell'imputato) o costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla valutazione del materiale probatorio non consentite in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo risposta alla petizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSICA ALBERTO nato a TRAPANI il 16/08/1981 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni di diritto che li sostengano (il primo motivo sull'inutilizzabilità in giudizio abbreviato di dichiarazioni rilasciate dalla compagna dell'imputato alla polizia giudiziaria; il secondo motivo sull'offensività della condotta dell'imputato) o costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla valutazione del materiale probatorio non consentite in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 20