Ordinanza — n. 28486/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZO SONIA nato a MESAGNE il 09/03/1972 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che gli stessi si limitano a contrapporre una diversa valutazione degli elementi di giudizio cui attribuire rilievo prevalente (la relazione U.e.p.e anziché il carico pendente) senza individuare vizi di illogicità del provvedimento impugnato, atteso che tra gli elementi che il Tribunale di sorveglianza può legittimamente utilizzare nella valutazione di una misura alternativa vi sono anche nelle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che gli stessi si limitano a contrapporre una diversa valutazione degli elementi di giudizio cui attribuire rilievo prevalente (la relazione U.e.p.e anziché il carico pendente) senza individuare vizi di illogicità del provvedimento impugnato, atteso che tra gli elementi che il Tribunale di sorveglianza può legittimamente utilizzare nella valutazione di una misura alternativa vi sono anche nelle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZO SONIA nato a MESAGNE il 09/03/1972 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che gli stessi si limitano a contrapporre una diversa valutazione degli elementi di giudizio cui attribuire rilievo prevalente (la relazione U.e.p.e anziché il carico pendente) senza individuare vizi di illogicità del provvedimento impugnato, atteso che tra gli elementi che il Tribunale di sorveglianza può legittimamente utilizzare nella valutazione di una misura alternativa vi sono anche nelle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 202