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Ordinanza — n. 28484/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28484/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28484/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANCI VINCENZO nato a ALCAMO il 28/10/1962 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che il ricorrente si limita a proporre la propria valutazione della pena accessoria che ritiene congrua senza indicare ragioni di illogicità della decisione del giudice del rinvio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28484/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione pena accessoria cosa accessoria cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANCI VINCENZO nato a ALCAMO il 28/10/1962 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che il ricorrente si limita a proporre la propria valutazione della pena accessoria che ritiene congrua senza indicare ragioni di illogicità della decisione del giudice del rinvio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.