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Ordinanza — n. 28483/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of incompatibility and witness exclusion claims raised late.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a judge's incompatibility and the exclusion of a witness without prior objection should invalidate the proceedings. The court ruled that incompatibility must be raised via specific recusal procedures under the Code of Civil Procedure, while witness exclusion defects must be objected to at the conclusion of evidence hearings.

Regesto Legislator

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Art. 37 e segg. del codice di rito; Art. 157 e 161 cod. pen.: Incompatibility of a judge does not automatically nullify proceedings but requires specific recusal procedures, and defects in witness examination must be raised at the conclusion of evidence hearings under penalty of forfeiture.

Parole chiave

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incompatibility judge recusal procedure witness exclusion forfeiture of objection procedural inadmissibility esclusione del testimone facoltà di astenersi dal testimoniare mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 37 e segg. del codice di rito
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 19643 del 02/04/2019, Brancato
a contrario da Sez. 1, Sentenza n. 19643 del 02/04/2019, Brancato, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti
Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
la non maturazione del termine di prescrizione (Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI RICCARDO nato a ANDRIA il 25/08/1951 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina, in via di principio, la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di ricusazione, da farsi valere con la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e segg. del codice di rito e non deducibile per la prima volta in cassazione (arg. a contrario da Sez. 1, Sentenza n. 19643 del 02/04/2019, Brancato, Rv. 275844), secondo cui la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assiste e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (Sez. 3, Sentenza n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590), o in contrasto con l'esplicito dato normativo, atteso che la contestazione del reato in esame aggravato dalla recidiva reiterata specifica comporta ex artt. 157 e 161 cod. pen. la non maturazione del termine di prescrizione (Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 magg