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Ordinanza — n. 28478/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28478/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMIA NARDINO nato il 15/12/1968 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la motivazione del giudice del merito sulla offensività della condotta (primo motivo) e sul diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo) non è scalfita dalle osservazioni del ricorrente, che si limita a valorizzare elementi del fatto che sono stati ritenuti implicitamente subvalenti dal giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28478/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.

Parole chiave

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conseguenze economiche perdite economiche caso di rigore economico spese giustificate dall'uso commerciale ricorso per risarcimento danni carenza di sostanza economica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMIA NARDINO nato il 15/12/1968 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la motivazione del giudice del merito sulla offensività della condotta (primo motivo) e sul diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo) non è scalfita dalle osservazioni del ricorrente, che si limita a valorizzare elementi del fatto che sono stati ritenuti implicitamente subvalenti dal giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.