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Ordinanza — n. 28476/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28476/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERII DAVIDE nato a PESCARA il 12/04/1989 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria presentata dall'avv. Pasquale D'Incecco, per conto del ricorrente, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la motivazione del giudice dell'esecuzione sulla estemporaneità delle due condotte di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto conseguenza di reazioni determinate dalle particolarità del momento in cui sono avvenuti i controlli di polizia giudiziaria, è conforme ai canoni della logica, e non è scalfita dalle osservazioni del ricorrente che pretende che un comportamento non prevedibile possa essere parte di un disegno criminoso preventivato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28476/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pasquale D'Incecco, per conto del ricorrente, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la motivazione del giudice dell'esecuzione sulla estemporaneità delle due condotte di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto conseguenza di reazioni determinate dalle particolarità del momento in cui sono avvenuti i controlli di polizia giudiziaria, è conforme ai canoni della logica, e non è scalfita dalle osservazioni del ricorrente che pretende che un comportamento non prevedibile possa essere parte di un disegno criminoso preventivato;

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere coazione penale ragione di polizia permesso di promuovere un procedimento penale violenza o minaccia contro le autorità impedimento di un atto dell'autorità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERII DAVIDE nato a PESCARA il 12/04/1989 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria presentata dall'avv. Pasquale D'Incecco, per conto del ricorrente, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la motivazione del giudice dell'esecuzione sulla estemporaneità delle due condotte di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto conseguenza di reazioni determinate dalle particolarità del momento in cui sono avvenuti i controlli di polizia giudiziaria, è conforme ai canoni della logica, e non è scalfita dalle osservazioni del ricorrente che pretende che un comportamento non prevedibile possa essere parte di un disegno criminoso preventivato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2