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Ordinanza — n. 28474/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28474/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28474/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN MAGDALENA LOREDANA nato il 11/05/1990 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si evidenzia la estemporaneità dell'episodio di rapina impropria in esercizio commerciale, che è sganciato dall'attività di sfruttamento della prostituzione nel cui contesto erano stati commessi gli ulteriori reti oggetto dell'istanza, estemporaneità che è sufficiente ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso anche in presenza di contiguità spaziale e temporale dei fatti-reato (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN MAGDALENA LOREDANA nato il 11/05/1990 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si evidenzia la estemporaneità dell'episodio di rapina impropria in esercizio commerciale, che è sganciato dall'attività di sfruttamento della prostituzione nel cui contesto erano stati commessi gli ulteriori reti oggetto dell'istanza, estemporaneità che è sufficiente ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso anche in presenza di contiguità spaziale e temporale dei fatti-reato (Sez.

Parole chiave

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altri reati reati contro l'integrità sessuale commisurazione della pena per rapina promovimento della prostituzione infrazioni uniche e continuate difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN MAGDALENA LOREDANA nato il 11/05/1990 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si evidenzia la estemporaneità dell'episodio di rapina impropria in esercizio commerciale, che è sganciato dall'attività di sfruttamento della prostituzione nel cui contesto erano stati commessi gli ulteriori reti oggetto dell'istanza, estemporaneità che è sufficiente ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso anche in presenza di contiguità spaziale e temporale dei fatti-reato (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 20