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Ordinanza — n. 28470/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28470/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28470/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATRICE LUIGI nato a NAPOLI il 03/05/1977 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2 dell'ordinanza sull'irrilevanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia a modificare la precedente decisione di rigetto dell'istanza di continuazione; pag. 3 sulla rilevanza del giudicato che si è formato sul rigetto della precedente istanza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28470/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali riapertura della pratica allegazioni insufficientemente motivate parzialità dell'esperto concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATRICE LUIGI nato a NAPOLI il 03/05/1977 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2 dell'ordinanza sull'irrilevanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia a modificare la precedente decisione di rigetto dell'istanza di continuazione; pag. 3 sulla rilevanza del giudicato che si è formato sul rigetto della precedente istanza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.