Ordinanza — n. 28467/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 06/07/1997 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul fatto (il primo motivo di ricorso, sul giudizio di responsabilità) o del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato (il secondo motivo, sul giudizio di prevalenza delle attenuanti, il terzo motivo sulla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen, il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28467/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 06/07/1997 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul fatto (il primo motivo di ricorso, sul giudizio di responsabilità) o del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato (il secondo motivo, sul giudizio di prevalenza delle attenuanti, il terzo motivo sulla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen, il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.