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Ordinanza — n. 28466/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAENZA MASSIMO nato a AVEZZANO il 19/05/1970 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla valutazione del materiale probatorio e sulla possibilità di ricavare da esso elementi sufficienti per affermare che l'imputato avesse o meno la disponibilità dell'arma che gli è stata contestata, valutazione che non è possibile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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sequestro di mezzi di prova censura dell'apprezzamento delle prove prove acquisite tramite sorveglianza azione di convalida del sequestro forza di cosa giudicata materiale assunzione di prove a titolo cautelare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAENZA MASSIMO nato a AVEZZANO il 19/05/1970 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla valutazione del materiale probatorio e sulla possibilità di ricavare da esso elementi sufficienti per affermare che l'imputato avesse o meno la disponibilità dell'arma che gli è stata contestata, valutazione che non è possibile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 202