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Ordinanza — n. 28465/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28465/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPODIECI CLAUDIO nato a MESAGNE il 05/05/1967 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del GIUDICE DI PACE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che nelle more della fissazione della camera di consiglio è pervenuta rinuncia al ricorso firmata anche dal ricorrente; Rilevato che la rinuncia al ricorso costituisce ex art. 591, comma 1, lett. d), cod proc. pen. causa di inammissibilità dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28465/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.

Parole chiave

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desistenza dall'azione rinuncia al dibattimento orale tacita revoca dell'opposizione azione di contestazione condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPODIECI CLAUDIO nato a MESAGNE il 05/05/1967 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del GIUDICE DI PACE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che nelle more della fissazione della camera di consiglio è pervenuta rinuncia al ricorso firmata anche dal ricorrente; Rilevato che la rinuncia al ricorso costituisce ex art. 591, comma 1, lett. d), cod proc. pen. causa di inammissibilità dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.