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Sentenza — n. 28464/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONCUTELLI PIERLUIGI nato a ROMA il 03/06/1944 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha prorogato il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare e ha rigettato l'istanza di differimento facoltativo della pena, proposta nell'interesse di Pierluigi Concutelli, condannato alla pena dell'ergastolo per omicidio, traffico di armi, danneggiamento, lesioni aggravate dalla finalità di terrorismo, in relazione al comulo n. 2014/2424 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, attualmente in detenzione domiciliare per ragioni di salute dal 2015.

Regesto Legislator

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artt. 147 cod. pen; Sentenza — n. 28464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha prorogato il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare e ha rigettato l'istanza di differimento facoltativo della pena, proposta nell'interesse di Pierluigi Concutelli, condannato alla pena dell'ergastolo per omicidio, traffico di armi, danneggiamento, lesioni aggravate dalla finalità di terrorismo, in relazione al comulo n. 2014/2424 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, attualmente in detenzione domiciliare per ragioni di salute dal 2015.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione abbandono di persone allontanamento malgrado rischio di persecuzione controllo periodico della detenzione capacità di subire la carcerazione motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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artt. 147 cod. pen
Siviero, ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge, n relazione agli artt. 147 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONCUTELLI PIERLUIGI nato a ROMA il 03/06/1944 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha prorogato il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare e ha rigettato l'istanza di differimento facoltativo della pena, proposta nell'interesse di Pierluigi Concutelli, condannato alla pena dell'ergastolo per omicidio, traffico di armi, danneggiamento, lesioni aggravate dalla finalità di terrorismo, in relazione al comulo n. 2014/2424 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, attualmente in detenzione domiciliare per ragioni di salute dal 2015.

2. Avverso l'indicato provvedimento, il condannato, per il tramite del difensore, avv. E. Siviero, ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge, n relazione agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., nonché vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta pericolosità sociale all'attualità, del condannato, ritenuta dal Tribunale per essere stato il Concutelli, sorpreso in data 18 aprile 2021, in compagnia, presso il proprio domicilio, di un pregiudicato per violazione dell'art. 5 legge n. 645 del 1952. 3.In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa sezione Settima penale per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Nelle more del giudizio, esattamente in data 15 marzo 2023, è intervenuto il decesso del ricorrente come da documentazione in atti.

4. La morte del condannato, destinatario di un provvedimento della magistratura di sorveglianza, sopravvenuta alla proposizione avverso di esso del ricorso per cassazione, ne determina l'annullamento senza rinvio per tale causa (cfr. Sez. 7, n. 27794 del 26/05/2022, Raita Mounir, Rv. 283324; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, Pettrone, non massimata).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per morte del condannato. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pr