Ordinanza — n. 28458/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI CALOGERO nato a GELA il 28/01/1976 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente confermato la condanna, resa dal Tribunale di Agrigento, in data 19 aprile 2021, nei confronti di Calogero Occhipinti, assolvendo l'imputato dalla contestazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena per l'imputazione sub b) (art. 4 legge n. 110 del 1975) in quella di mesi cinque giorni dieci di arresto. Considerato che il motivo unico proposto, a mezzo del difensore, avv. W. De Agostino, (inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e 546 cod. proc. pen.) devolve censure inammissibili perché non specifiche in quanto prospettano deduzioni prive delle indicazioni delle ragioni di fatto e diritto e dei dati che sorreggono le richieste, nonché perché non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, peraltro, che la motivazione svolta dalla Corte territoriale appare completa e non manifestamente illogica e puntuale rispetto alle censure devolute con il gravame (cf. pag. 2 del provvedimento impugnato). Ritenuto, pertanto, che il ricorso- deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI CALOGERO nato a GELA il 28/01/1976 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente confermato la condanna, resa dal Tribunale di Agrigento, in data 19 aprile 2021, nei confronti di Calogero Occhipinti, assolvendo l'imputato dalla contestazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena per l'imputazione sub b) (art. 4 legge n. 110 del 1975) in quella di mesi cinque giorni dieci di arresto. Considerato che il motivo unico proposto, a mezzo del difensore, avv. W. De Agostino, (inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e 546 cod. proc. pen.) devolve censure inammissibili perché non specifiche in quanto prospettano deduzioni prive delle indicazioni delle ragioni di fatto e diritto e dei dati che sorreggono le richieste, nonché perché non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Rilevato, peraltro, che la motivazione svolta dalla Corte territoriale appare completa e non manifestamente illogica e puntuale rispetto alle censure devolute con il gravame (cf. pag. 2 del provvedimento impugnato). Ritenuto, pertanto, che il ricorso- deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid