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Ordinanza — n. 28457/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28457/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28457/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA LUCIANO nato a PALERMO il 23/09/1983 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Q-) , , e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 13 ottobre 2020, nei confronti di Luciano Miraglia, alla pena di mesi tre di arresto per i reati di cui al capo A) riqualificato ai sensi dell'art. 697 cod. pen. e capo B), artt. 2 legge n. 895 del 1967 e 10 legge n. 497 del 1974, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'esito di rito abbreviato. Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. F. Sabbia, (violazione e falsa applicazione di legge penale per errata qualificazione del fatto in relazione all'art. 697 cod. pen. - motivo 1; erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. - motivo 2; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. - motivo 3)1 devolvono censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, relative alle asserita erronea qualificazione giuridica delle condotte, nonché circa il trattamento sanzionatorio e l'applicazione della causa di non punibilità, già adeguatamente e congruamente motivati dai convergenti provvedimenti di merito (2-4 della sentenza).

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen, art. 131- bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28457/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi violazione semplice della LCStr traffico aggravato di stupefacenti arma personale contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 13 ottobre 2020, nei confronti di Luciano Miraglia, alla pena di mesi tre di arresto per i reati di cui al capo A) riqualificato ai sensi dell'art. 697 cod. pen.
art. 131- bis cod. pen
- motivo 1; erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
- motivo 2; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA LUCIANO nato a PALERMO il 23/09/1983 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Q-) , ,

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 13 ottobre 2020, nei confronti di Luciano Miraglia, alla pena di mesi tre di arresto per i reati di cui al capo A) riqualificato ai sensi dell'art. 697 cod. pen. e capo B), artt. 2 legge n. 895 del 1967 e 10 legge n. 497 del 1974, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'esito di rito abbreviato. Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. F. Sabbia, (violazione e falsa applicazione di legge penale per errata qualificazione del fatto in relazione all'art. 697 cod. pen. - motivo 1; erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. - motivo 2; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. - motivo 3)1 devolvono censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, relative alle asserita erronea qualificazione giuridica delle condotte, nonché circa il trattamento sanzionatorio e l'applicazione della causa di non punibilità, già adeguatamente e congruamente motivati dai convergenti provvedimenti di merito (2-4 della sentenza).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid