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Ordinanza — n. 28456/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28456/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA SALVATORE nato a CANICATTI' il 03/12/1985 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Agrigento, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di Salvatore Casella, alla pena di mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro settecento di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, riconosciuto all'imputato il vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. C. Sferrazza, (erronea applicazione degli artt. 88, 89 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 - motivo 1; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - motivo 2; vizio della motivazione in ordine alla misura della pena - motivo 3), devolvono censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituitk da mere doglianze in punto di fatto, relative alle condizioni psichiche dell'imputato al momento del fatto, già valutate dal perito nominato in sede di merito (motivo 1 e 2, prima parte), nonché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (motivo 3: cfr. pag. 2 della sentenza di appello), in ogni caso, manifestamente infondate, in quanto inerenti ad asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (motivo 1 e 2, secondo parte: cfr. pag. 1 e 2 della sentenza).

Regesto Legislator

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art. 89 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi menomazione psichica traffico aggravato di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi abuso di sostanze disturbo delirante

Disposizioni normative citate

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art. 89 cod. pen
110 del 1975, riconosciuto all'imputato il vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975 - motivo 1; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA SALVATORE nato a CANICATTI' il 03/12/1985 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Agrigento, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di Salvatore Casella, alla pena di mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro settecento di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, riconosciuto all'imputato il vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. C. Sferrazza, (erronea applicazione degli artt. 88, 89 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 - motivo 1; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - motivo 2; vizio della motivazione in ordine alla misura della pena - motivo 3), devolvono censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituitk da mere doglianze in punto di fatto, relative alle condizioni psichiche dell'imputato al momento del fatto, già valutate dal perito nominato in sede di merito (motivo 1 e 2, prima parte), nonché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (motivo 3: cfr. pag. 2 della sentenza di appello), in ogni caso, manifestamente infondate, in quanto inerenti ad asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (motivo 1 e 2, secondo parte: cfr. pag. 1 e 2 della sentenza).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre