Ordinanza — n. 28453/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARA SAIKOU (CUI 04Y0G70) nato il 07/04/1991 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; AI 141 23 b- e cute tts2..p. jett I C-1
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28453/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, inoltre, che le censure sono manifestamente infondate perché inerenti a presunti vizi di motivazione che non si riscontrano dalla lettura del provvedimento censurato (cfr. ultima pagina dell'ordinanza) nel quale viene escluso che vi sia una progettualità seria, da parte del ricorrente, quanto alla revisione critica rispetto ai reati per i quali la pena è in esecuzione, nonché al cambiamento di impostazione della pregressa modalità di vita, valorizzando all'uopo il contenuto degli addebiti che hanno condotto alla perdita dell'attività lavorativa del condannato, per rilevata condotta indisciplinata e per la ritenuta indole reattiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARA SAIKOU (CUI 04Y0G70) nato il 07/04/1991 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; AI 141 23 b- e cute tts2..p. jett I C-1
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse del ricorrente, in espiazione della pena di anni due mesi otto di reclusione, per reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di affidamento in prova al servizio sociale, e ha dichiarato l'inammissibilità di quella di detenzione domiciliare. Considerato che i vizi dedotti, a mezzo del difensore, avv. G. Ferrari; (inosservanza ed erronea applicazione dell'alt. 47 ord. pen. e vizio di motivazione); pur alla luce delle ulteriori osservazioni svolte con la memoria difensiva, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del giorno 11 aprile 2023, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati in sede di merito e, comunque, non specifici perché prospettano critiche non puntuali rispetto al complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza impugnata.
Rilevato, inoltre, che le censure sono manifestamente infondate perché inerenti a presunti vizi di motivazione che non si riscontrano dalla lettura del provvedimento censurato (cfr. ultima pagina dell'ordinanza) nel quale viene escluso che vi sia una progettualità seria, da parte del ricorrente, quanto alla revisione critica rispetto ai reati per i quali la pena è in esecuzione, nonché al cambiamento di impostazione della pregressa modalità di vita, valorizzando all'uopo il contenuto degli addebiti che hanno condotto alla perdita dell'attività lavorativa del condannato, per rilevata condotta indisciplinata e per la ritenuta indole reattiva.
Tanto, quindi, senza limitare l'esame svolto ai precedenti penali e tenendo conto dell'intrapresa attività post delictum, ma valutandone i risvolti alla stregua di un ragionamento di merito non rivedibile in questa sede. Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 D E PO ITATA Consigliere estensore Il Pre