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Ordinanza — n. 28443/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28443/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28443/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOGGIA GIAMPIERO nato a ROMA il 03/11/1961 avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; elCe et,_ ynem104 tc2z,z, .41f 0,(93ú à.9te., 04_1J. ('Guci-

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28443/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

Parole chiave

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infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali concorso ideale formazione di una pena complessiva individualizzazione della commisurazione penale unità sotto il profilo della prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di Giampiero Soggia, relativa a più sentenze irrevocabili, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le indicate pronunce.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOGGIA GIAMPIERO nato a ROMA il 03/11/1961 avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; elCe et,_ ynem104 tc2z,z, .41f 0,(93ú à.9te., 04_1J. ('Guci-

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di Giampiero Soggia, relativa a più sentenze irrevocabili, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le indicate pronunce. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. F. Gianzi (erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione), pur alla luce delle precise argomentazioni di cui alla memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. in data 11 aprile 2023, devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto volta ad una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità e, comunque, manifestamente infondata per asseriti difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazrone degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Considerato che questa Corte ha precisato che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati, non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, ma che tale esigenza di verifica sussiste nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale, specificità che non viene precisata in sede di ricorso.

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione, seppure succinta comunque non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, non solo il dato temporale, trattandosi di fatti commessi a distanza di un eccessivo lasso temporale l'uno dall'altro, ma anche per l'assenza di ogni elemento che avesse potuto far reputare collegati, ab initio, i delitti di ricettazione; che si collocano nell'anno 1995, con quelli accertati nell'anno 2000 e nel 2009, né tali elementi di collegamento risultano specificati con il ricorso, anche in considerazione della generica deduzione dello svolgimento di attività professionale di autodemolizione svolta dal condannato.

Considerato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 I