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Ordinanza — n. 28438/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28438/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/02/1974 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse Francesco Graziano, detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Agrò, (violazione di legge per mancanza di motivazione) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto generica e, comunque, manifestamente infondata, posto che denuncia vizio di motivazione che non ravvisa dalla lettura del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse Francesco Graziano, detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Agrò, (violazione di legge per mancanza di motivazione) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto generica e, comunque, manifestamente infondata, posto che denuncia vizio di motivazione che non ravvisa dalla lettura del provvedimento censurato.

Parole chiave

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diritti del detenuto spese di detenzione indennizzo per carcerazione preventiva trattamento crudele e degradante controllo periodico della detenzione regime penitenziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/02/1974 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse Francesco Graziano, detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Agrò, (violazione di legge per mancanza di motivazione) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto generica e, comunque, manifestamente infondata, posto che denuncia vizio di motivazione che non ravvisa dalla lettura del provvedimento censurato.

Rilevato, infatti, che il Tribunale si è soffermato, quanto al periodo di detenzione sofferto presso la Casa circondariale di Palermo Pagliarelli, a considerare che le disfunzioni concernenti l'impianto di riscaldamento, considerate anche le condizioni climatiche ove l'istituto penitenziario è allocato, nello specifico caso, non erano state tali da integrare patimento e da provocare un trattamento lesivo della dignità della persona, dunque inumano e degradante, ma mero disagio (richiamando sul punto, Sez. 1, n. 26097 del 26/02/2018), escludendo anche che per il Graziano fossero intervenute condizioni di salute problematiche.

Considerato, invero, che il ricorrente si limita a denunciare come insufficiente la motivazione del Tribunale, senza contestare, specificamente, il contenuto dell'ordinanza (cfr. pag. 3), sollecitando, inoltre, lo scomputo,dai mq. 8,44 complessivi della cella, di arredi fissi sospesi, genericamente indicati, senza precisare in che numero e di quale misura, né precisando la ragione per la quale detti arredi, in quanto sospesi, inciderebbero sulla determinazione dello spazio vitale pro capite. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore