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Ordinanza — n. 28437/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28437/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SAVERIO nato a GELA il 24/04/1993 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso ill provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse di Saverio Di Stefano, detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Sonami, (violazione e falsa applicazione dell'art. 3 CEDU, per le condizioni inumane e degradanti subite) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto riproduttiva di profili già vagliati e disattesi in sede di merito, senza specificamente attaccare le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso ill provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse di Saverio Di Stefano, detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Sonami, (violazione e falsa applicazione dell'art. 3 CEDU, per le condizioni inumane e degradanti subite) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto riproduttiva di profili già vagliati e disattesi in sede di merito, senza specificamente attaccare le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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detenzione eccessiva mantenimento della carcerazione di sicurezza diritti del detenuto capacità di subire la carcerazione semiprigionia condizioni della detenzione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SAVERIO nato a GELA il 24/04/1993 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso ill provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse di Saverio Di Stefano, detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Sonami, (violazione e falsa applicazione dell'art. 3 CEDU, per le condizioni inumane e degradanti subite) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto riproduttiva di profili già vagliati e disattesi in sede di merito, senza specificamente attaccare le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che il Tribunale si è soffermato, quanto al periodo di detenzione sofferto dal Di Stefano presso la Casa circondariale di Palermo, a considerare che le disfunzioni concernenti l'impianto di riscaldamento, considerate anche le condizioni climatiche ove l'istituto penitenziario è allocato, non erano state tali da integrare patimento e da provocare un trattamento lesivo della dignità della persona, dunque inumano e degradante, ma mero disagio (richiamando sul punto, Sez. 1, n. 26097 del 26/02/2018), considerazione non avversata, specificamente, con argomentazioni sviluppati con il ricorso.

Considerato, invero, che il ricorrente si limita a ripercorrere la motivazione della pronuncia della CEDU, Mursic c. Croazia, senza specificamente avversare l'ordinanza in tale parte, riportandone stralcio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il