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Ordinanza — n. 28430/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28430/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINA RAOUF nato il 05/01/1970 avverso la sentenza del 23/06/2022 del GIUDICE DI PACE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata Raouf Zina è stato condannato alla pena di euro settemila di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. :14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998 per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore della provincia di Torino, essendo rimasto sul territorio nazionale, fatto commesso il 14 gennaio 2021. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. M. Aufiero, (vizio di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto attinge la decisione relativamente al trattamento punitivo, benché sorretto sufficiente motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, infatti, che si tratta di reato di competenza del giudice di pace e che, dunque, la disciplina codicistica della sospensione condizionale non si applica alla pena irrogata (Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Mannu, Rv. 276769; Sez. 5, n. 36791 del 22/6/2015 ), ai sensi dell'art. 60, comma 1, d. Igs. n. 274 del 2000. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento infrazioni alla legge sugli stranieri abbandono del procedimento per infrazione stradale partenza illegale rischio di soggiorno illegale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINA RAOUF nato il 05/01/1970 avverso la sentenza del 23/06/2022 del GIUDICE DI PACE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata Raouf Zina è stato condannato alla pena di euro settemila di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. :14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998 per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore della provincia di Torino, essendo rimasto sul territorio nazionale, fatto commesso il 14 gennaio 2021. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. M. Aufiero, (vizio di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto attinge la decisione relativamente al trattamento punitivo, benché sorretto sufficiente motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive.

Rilevato, infatti, che si tratta di reato di competenza del giudice di pace e che, dunque, la disciplina codicistica della sospensione condizionale non si applica alla pena irrogata (Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Mannu, Rv. 276769; Sez. 5, n. 36791 del 22/6/2015 ), ai sensi dell'art. 60, comma 1, d. Igs. n. 274 del 2000. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid