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Ordinanza — n. 28423/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it attacks the court's factual assessment of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nataliia Gordiichuk inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court improperly denied generic mitigating circumstances, but the court found this attack on facts inappropriate for a jurisdictional review. The decision upheld the original conviction for continued possession of weapons, noting the lower court's reasoning was based on the gravity of the crimes and the organized crime context rather than arbitrary discretion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attacks the decision with complaints of mere fact, as it cannot review the factual assessment of mitigating circumstances or the gravity of the crimes.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility attack on facts jurisdictional review limits mitigating circumstances denial organized crime context porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 7 legge n. 203 del 1991
e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata è stata confermata la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 9 marzo 2018, nei confronti di Nataliia Gordiichuk, in relazione al reato contestato al capo A (cessione e detenzione continuata di armi, art. 7 legge n.
Art. 114 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORDIICHUK NATALIIA nato il 04/09/1977 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata è stata confermata la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 9 marzo 2018, nei confronti di Nataliia Gordiichuk, in relazione al reato contestato al capo A (cessione e detenzione continuata di armi, art. 7 legge n. 203 del 1991), ritenuta la continuazione con quello giudicato con sentenza irrevocabile emessa in data 31 ottobre 2012, riconoscendo, a titolo di aumento, la pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui alVarti,.8 legge n. 203 del 1991 e 114 cod. pen.. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. M. C. Conidi (vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto attinge la decisione con doglianze di mero fatto. Rilevato, infatti, che la motivazione resa sul punto devoluto con il gravame da parte della Corte territoriale non è apparente (cfr, pag.

1) e fa, anzi, riferimento, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, alla ritenuta gravità dei fatti, quanto al numero di armi detenute, alla tipologia di queste ed al contesto di criminalità organizzata in cui si collocano le condotte, oltre a descrivere la ulteriore circostanza nella quale la ricorrente ha riportato la precedente condanna, indicando che si tratta di condotta attuata sempre con il medesimo complice e con il benestare della cosca di riferimento. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pr