Ordinanza — n. 28422/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATANGELO FELICE nato a AGNONE il 18/10/1996 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e. IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Vasto, in data 19 febbraio 2020, nei confronti di Felice Tatangelo, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 2, 4, 7, legge n. 895 del 1967. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. A. Cerella (illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità della detenzione) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto costituita da mera doglianza in punto di fatto, quanto alla carenza di prova della detenzione dell'arma, censura cui, comunque, la Corte territoriale ha dato giustificazione esauriente e non manifestamente illogica, indicando, puntualmente, la pluralità di elementi da cui ha tratto la sussistenza dell'elemento materiale del reato (cfr. pag. 2).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATANGELO FELICE nato a AGNONE il 18/10/1996 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e. IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Vasto, in data 19 febbraio 2020, nei confronti di Felice Tatangelo, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 2, 4, 7, legge n. 895 del 1967. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. A. Cerella (illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità della detenzione) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto costituita da mera doglianza in punto di fatto, quanto alla carenza di prova della detenzione dell'arma, censura cui, comunque, la Corte territoriale ha dato giustificazione esauriente e non manifestamente illogica, indicando, puntualmente, la pluralità di elementi da cui ha tratto la sussistenza dell'elemento materiale del reato (cfr. pag. 2).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il President