Italian Court dismisses appeal claiming increased sentence violates reformatio in peius after acquittal on primary charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Candreva's appeal inadmissible, rejecting his claim that the appellate court violated the prohibition of increasing the penalty. Although the appellant was acquitted of the more serious crime, the appellate court imposed a sentence for the remaining lesser crime that was mathematically lower than the original total. The court ruled that this outcome does not constitute a violation of reformatio in peius because the final total punishment remained inferior to the initial judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 81, cod. pen.: The prohibition of reformatio in peius is not violated when an appellate court, after acquitting the defendant on the primary charge of a continued offense, imposes a sentence for the residual satellite charge that is higher than the original sentence for that specific charge, provided the final total punishment is not superior to the first instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDREVA VINCENZO LIBERATO nato a SAN LORENZO DEL VALLO il 08/05/1963 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la condanna del Tribunale di Cosenza, con la quale Vincenzo Liberato Candreva è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui ai capi 1) (artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011) e 2) (art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975), assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena, per il residuo reato, di cui al capo 2), in quella di mesi tre di arresto ed euro cinquecento di ammenda.
Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. M. Nucci (violazione di legge quanto al divieto di reformatio in peius - motivo 1); erronea applicazione dell'art. 597, comma 3 e 4, cod, proc. pen. - motivo 2)), devolvono censure manifestamente infondate, perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Rilevato, infatti, che, per effetto della pronunciata assoluzione in relazione al reato ritenuto più grave dal primo giudice, il provvedimento impugnato, a fronte dell'aumento ex art. 81 cod. pen. di mesi tre di reclusione, ha irrogato la pena di mesi tre di arresto ed euro cinquecento di ammenda, complessivamente inferiore a quella di mesi dieci di reclusione di cui alla prima sentenza.
Considerato, invero, che questa Corte di legittimità, con specifico riferimento ad un caso in cui, a fronte della pronunciata assoluzione per I reato base, si sia irrogata soltanto la pena per il residuo reato satellite, ha sostenuto che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, a seguito dell'accoglimento dell'appello del solo imputato, per taluni reati unificati dalla continuazione, infligga per il reato satellite, rimasto unico, una pena superiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumenl:o, ex art. 81 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio finale, derivato all'esito del mutamento della struttura del reato continuato, non sia superiore a quello determinato dal primo giudice (Sez.
U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, dep. 2018, N., Rv. 272631; Sez. 6, n. 9871 del 26/01/2016, Ventaloro, Rv. 266504). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore D E PO Il Pr