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Ordinanza — n. 28420/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of criminal project unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued for the continuance of crimes under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, citing alleged defects in the lower court's reasoning. The court rejected this, emphasizing that concrete indicators of a unified criminal project, such as homogeneity of violations and temporal contiguity, were absent due to differing execution methods and targets.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The continuance of crimes requires proof of a unified criminal project beyond mere chronological proximity, necessitating specific evidence of homogeneity, contiguity, and systematic planning rather than just identical legal titles.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal project unity Article 671 Code of Criminal Procedure Article 81 Penal Code execution of sentence homogeneity of violations temporal contiguity reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta ex art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Pinciroli (vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 81 comma secondo cod.
art. 671 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI SONNY nato a CITTADELLA il 26/07/1995 avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di Sonny Gabrieli, relativa alle condanne irrevocabili, emesse dalla Corte di appello di Trieste il 26 febbraio 2020 e dalla Corte di appello di Venezia in data 19 settembre 2019, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudlicati. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. M. Pinciroli (vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 81 comma secondo cod. pen.) devolve censura manifestamente infondata, in quanto il dedotto difetto della motivazione non si rinviene nel testo del provvedimento e, comunque, questo svolge un ragionamento immune da vizi di ogni tipo ed in linea con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione (cfr. pag. 2 e 3), con dirimente motivazione, non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto, il titolo dei reati (furto aggravato) l'omogeneità del bene giuridico offeso, valorizzando che le condotte giudicate con la sentenza della Corte di appello di Trieste hanno ad oggetto assalti a sportelli bancomat, oltre a plurimi furti tentati e consumati e riciclaggio di vetture, messi a segno con correnti parzialmente corrispondenti, ma a distanza di circa sette mesi e, soprattutto, con diverse modalità esecutive e strategia operativa, rispetto ai reati di furto giudicati con la sentenza della Corte di appello di Venezia, in quanto si caratterizzano per le modalità sofisticate dell'attuazione, nonché per la diversità degli obiettivi (sportelli bancomat violati con esplosivo, utilizzando vettura con targhe rubate per far disperdere le tracce).

Ritenuto che le censure sollevate attenenti alla parziale omogeneità, quanto a modalità operative, di alcuni dei reati di furto aggravato, giudicati con la sentenza della Corte di appello di Venezia, rispetto a quelli commessi nel 2017, non consente di estendere la dedotta sussistenza del vincolo di cui all'art.671 cod. proc. pen. a uno dei fatti commessi con modalità operative e organizzazione del tutto diversa (assalto a sportelli banc9mat, con vettura avente targhe oggetto di furto). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Con