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Ordinanza — n. 28419/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28419/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NAIMY ABDERRAHIM nato il 07/01/1979 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente afferente - quanto al primo motivo - all'omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e - quanto al secondo motivo - all'omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato e, in ogni caso, del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di fatto o di diritto su cui si fondano le dedotte censure;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28419/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. e - quanto al secondo motivo - all'omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato e, in ogni caso, del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di fatto o di diritto su cui si fondano le dedotte censure;

Parole chiave

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sanzione sproporzionata motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale divieto di trattamenti inumani errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NAIMY ABDERRAHIM nato il 07/01/1979 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente afferente - quanto al primo motivo - all'omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e - quanto al secondo motivo - all'omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato e, in ogni caso, del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di fatto o di diritto su cui si fondano le dedotte censure;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre de te