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Ordinanza — n. 28418/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to specify factual grounds or legal arguments under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's petition was rejected because it was formulated in a completely generic manner, failing to indicate the specific factual data or legal reasons supporting the alleged errors regarding omitted fortuitous events or mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is formulated in a completely generic manner, failing to indicate the factual data or legal reasons supporting the alleged errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic petition Code of Criminal Procedure omitted fortuitous event mitigating circumstances allontanamento nonostante motivi di salute ritardo scusabile inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. pen.
Art. 385, comma 4, cod. pen.
pen.; all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.; all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
pen.; all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.;
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 45 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZYANE BADR EDDINE nato il 04/01/1995 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; gs/ z OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente è formulato in modo del tutto generico, non indicando i dati di fatto o le ragioni di diritto che sorreggono le prospettate censure, afferenti all'omesso riconoscimento del caso fortuito o della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen.; all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.; all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere es