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Ordinanza — n. 28417/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28417/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28417/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITULANO PASQUALE nato a MORCONE il 13/09/1945 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso è manifestamente infondato quanto al primo e secondo motivo riguardante l'elemento oggettivo del reato relativamente alla natura obiettivamente calunniosa delle due querele del ricorrente in ragione dei due procedimenti penali aperti nei confronti del calunniato per appropriazione indebita e furto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28417/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che generico ed in fatto è il terzo motivo sulla pretesa buona fede del ricorrente, ineccepibilmente esclusa dalla sentenza; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul diniego della attenuante di cui all'art. 62, comma 2, cod. pen. del tutto genericamente prospettata; Rilevato che inammissibili sono i motivi nuovi non ricollegati a quelli principali; Rilevato che irricevibile è la memoria a firma personale del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione tardiva gravi motivi prove tardive ripetizione dell'indebito causa legittima quantificazione del torto morale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITULANO PASQUALE nato a MORCONE il 13/09/1945 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso è manifestamente infondato quanto al primo e secondo motivo riguardante l'elemento oggettivo del reato relativamente alla natura obiettivamente calunniosa delle due querele del ricorrente in ragione dei due procedimenti penali aperti nei confronti del calunniato per appropriazione indebita e furto;

Ritenuto che generico ed in fatto è il terzo motivo sulla pretesa buona fede del ricorrente, ineccepibilmente esclusa dalla sentenza; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul diniego della attenuante di cui all'art. 62, comma 2, cod. pen. del tutto genericamente prospettata; Rilevato che inammissibili sono i motivi nuovi non ricollegati a quelli principali; Rilevato che irricevibile è la memoria a firma personale del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.