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Ordinanza — n. 28415/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28415/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADI MORAD nato il 20/11/1987 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso genericamente proposto per ragioni in fatto quanto al primo motivo riguardante l'elemento psicologico del reato che non si confronta con le incensurabili ragioni espresse dalla sentenza (v. pg.2); Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche incensurabilmente giustificata per l'assenza di comportamento positivo ed il carico di precedenti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28415/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul diniego della causa di non punibilità correttamente esclusa sul rilievo della concreta assenza obiettiva di minima offensività; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena infrazione privilegiata attitudine all'integrazione recidiva nell'infrazione scemata imputabilità punibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADI MORAD nato il 20/11/1987 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso genericamente proposto per ragioni in fatto quanto al primo motivo riguardante l'elemento psicologico del reato che non si confronta con le incensurabili ragioni espresse dalla sentenza (v. pg.2); Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche incensurabilmente giustificata per l'assenza di comportamento positivo ed il carico di precedenti;

Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul diniego della causa di non punibilità correttamente esclusa sul rilievo della concreta assenza obiettiva di minima offensività; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3.4.2023