Ordinanza — n. 28410/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMARY HAMZA nato il 13/11/1992 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO Ldato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dai ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28410/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMARY HAMZA nato il 13/11/1992 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO Ldato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dai ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023