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Ordinanza — n. 28409/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal for lack of specific grounds regarding liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Sansonna Sante, challenged a lower court ruling on liability but failed to provide specific reasons distinct from the original judgment. The court rejected the appeal because it was manifestly generic and did not address the substantive arguments presented in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal must be specific and grounded in the facts and law; a generic appeal lacking distinct reasons is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal lack of specific grounds procedural costs Cassa delle ammende civil procedure liability appeal allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNA SANTE nato a CANOSA DI PUGLIA il 01/11/1946 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; n OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023