Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28406/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28406/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISESE FREDRICK nato il 26/12/1996 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso generico che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza che correttamente ha ritenuto la natura oppositiva della condotta del ricorrente volta a profondere energie volte ad ostacolare l'operato del pubblico ufficiale attirando pretestuosamente, battendo la testa contro il muro, l'attenzione di terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28406/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione penale sanzione internazionale trauma cranioencefalico sanzione disciplinare infrazione molto grave reati contro la tranquillità pubblica
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISESE FREDRICK nato il 26/12/1996 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso generico che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza che correttamente ha ritenuto la natura oppositiva della condotta del ricorrente volta a profondere energie volte ad ostacolare l'operato del pubblico ufficiale attirando pretestuosamente, battendo la testa contro il muro, l'attenzione di terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023