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Ordinanza — n. 28405/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28405/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO AUGUSTO nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/12/1963 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso generico ed in fatto quanto al primo motivo sulla revoca del teste Cesarano, ritenuta giustificata in ragione della sua sovrabbondanza rispetto alla audizione della persona ofefsa e di altri due testi; Ritenuto che del tutto generico ed in fatto è il secondo motivo sulla attendibilità della persona offesa puntualmente giustificata dalla sentenza impugnata ( v. pg. 6);

Regesto Legislator

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art. 393bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28405/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il sesto motivo sulla recidiva è manifestamente generico rispetto al giudizio di maggiore pericolosità specificamente e correttamente esplicitato (v. pg. 8); Ritenuto che il settimo motivo sul diniego delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito in assenza di elementi favorevoli apprezzabili a riguardo ( v. pg. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità intervento nel diritto internazionale pubblico impedimento di un atto dell'autorità legittima difesa minaccia contro le autorità legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 393bis cod. pen
6 e sg.); Ritenuto che il quarto motivo sulla scriminante di cui all'art. 393bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
7); Ritenuto che il quinto motivo sul diniego della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO AUGUSTO nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/12/1963 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso generico ed in fatto quanto al primo motivo sulla revoca del teste Cesarano, ritenuta giustificata in ragione della sua sovrabbondanza rispetto alla audizione della persona ofefsa e di altri due testi; Ritenuto che del tutto generico ed in fatto è il secondo motivo sulla attendibilità della persona offesa puntualmente giustificata dalla sentenza impugnata ( v. pg. 6);

Ritenuto che il terzo motivo sugli elementi costitutivi del reato costituisce generica reiterazione dei motivi di appello ai quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridic ( v. pg. 6 e sg.); Ritenuto che il quarto motivo sulla scriminante di cui all'art. 393bis cod. pen. è generica censura in fatto all'incensurabile esclusione di qualsiasi illegittima condotta del pubblico ufficiale ( v. pg. 7); Ritenuto che il quinto motivo sul diniego della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente generico rispetto all'ineccepibile esclusione della scarsa offensività del fatto sulla base della condotta concretamente tenuta, oltre i plurimi precedenti dello stesso tipo;

Ritenuto che il sesto motivo sulla recidiva è manifestamente generico rispetto al giudizio di maggiore pericolosità specificamente e correttamente esplicitato (v. pg. 8); Ritenuto che il settimo motivo sul diniego delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito in assenza di elementi favorevoli apprezzabili a riguardo ( v. pg. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci