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Ordinanza — n. 28403/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NJOKU EMMANUEL nato il 15/12/1974 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico ( v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario menomazione psichica indennità per il danno soggettivo decisioni relative al trattamento economico indennizzo pecuniario indennità per torto morale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NJOKU EMMANUEL nato il 15/12/1974 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico ( v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023