Ordinanza — n. 28402/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRULLO SALVATORE nato a NAPOLI il 05/07/1974 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità in ordine al reato consumato non trattandosi di consegna "controllata" della somma oggetto della truffa; Ritenuto che quanto alla recidiva il ricorso è manifestamete infondato rispetto al ritenuto indice costituito dalla tecnica consolidata posta in essere per la truffa rispetto ai cinque precedenti analoghi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28402/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sulla determinazione della pena per continuazione sul correttop rilievo delle modalità della condotta e dei precedenti specific; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRULLO SALVATORE nato a NAPOLI il 05/07/1974 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità in ordine al reato consumato non trattandosi di consegna "controllata" della somma oggetto della truffa; Ritenuto che quanto alla recidiva il ricorso è manifestamete infondato rispetto al ritenuto indice costituito dalla tecnica consolidata posta in essere per la truffa rispetto ai cinque precedenti analoghi;
Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sulla determinazione della pena per continuazione sul correttop rilievo delle modalità della condotta e dei precedenti specific; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3.4.202