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Ordinanza — n. 28399/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding non-prosecution exclusion under Article 131-bis Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Pisicchio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision on the exclusion of the cause of non-prosecution based on Article 131-bis, paragraph 2 of the Criminal Code. The court found the grievances entirely unfounded given the response provided by the lower court regarding this specific statutory provision.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, comma 2, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grievances are manifestly unfounded in relation to the statutory response provided by the lower court on the exclusion of the cause of non-prosecution.

Parole chiave

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non-prosecution exclusion Article 131-bis Criminal Code manifestly unfounded appeal Corte di Cassazione inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISICCHIO ALESSANDRO nato a TIVOLI il 23/10/1985 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto manifestamente infondate rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla esclusione della causa di non punibilità per il disposto di cui all'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna III ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas a delle ammende. Così deciso il 3.4.2023