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Ordinanza — n. 28398/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28398/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC NEDELJKO nato il 07/06/1977 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità con riguardo alla identificazione del ricorrente; Ritenuto che quanto alla mancata applicazione delle attenuenti generiche la censura è generica contestazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28398/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale tassazione delle spese riduzione della mercede d'avvocato sanzioni pecuniarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC NEDELJKO nato il 07/06/1977 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità con riguardo alla identificazione del ricorrente; Ritenuto che quanto alla mancata applicazione delle attenuenti generiche la censura è generica contestazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023