Ordinanza — n. 28397/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADDOUCHE ABDERRAHMANE nato il 10/09/1983 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Idato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADDOUCHE ABDERRAHMANE nato il 10/09/1983 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Idato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023