Ordinanza — n. 28396/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORLASI CHRISTIAN nato a ROMA il 09/10/1979 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generic:o rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità con le quali non si confronta in alcun modo (peraltro richiamando una inesistente accusa di maltrattamenti in famiglia); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28396/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORLASI CHRISTIAN nato a ROMA il 09/10/1979 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generic:o rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità con le quali non si confronta in alcun modo (peraltro richiamando una inesistente accusa di maltrattamenti in famiglia); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023