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Ordinanza — n. 28395/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because directly filed by the accused violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, a criminal defendant, directly filed the appeal against the Rome Court of Appeal's judgment without following the required procedural steps. The court ruled that this direct filing violated Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure as amended by Law 103 of 2017, which mandates specific procedural requirements for such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017: appeals directly filed by the accused without complying with statutory procedural requirements are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility direct filing by accused Code of Criminal Procedure procedural violation Court of Cassazione rappresentanza valida condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBURDI ANGELO nato a FROSINONE il 22/07/1981 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA[dato aV--Viso ali-e partr . udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023