Ordinanza — n. 28393/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COREA ALFREDO nato a CASERTA il 03/10/1980 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI5-dato avviso al-rePar,, udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dai ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28393/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COREA ALFREDO nato a CASERTA il 03/10/1980 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI5-dato avviso al-rePar,, udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dai ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023