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Ordinanza — n. 28390/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28390/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANXA ORNELA nato a VALONA( ALBANIA) il 30/22/1991 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza; Ritenuto che del tutto generico ed in fatto è il secondo motivo sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28390/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie condono delle spese procedurali riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANXA ORNELA nato a VALONA( ALBANIA) il 30/22/1991 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza; Ritenuto che del tutto generico ed in fatto è il secondo motivo sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023