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Ordinanza — n. 28389/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28389/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28389/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bouthouri Walid nato in Tunisia in data il 24.04.1982 avverso la sentenza dell'Il novembre 2022 emessa dal Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria hnst2cr;L-7 un valido rapporto di impugna7ione, anche a voler tacere della inammissibilità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., del motivo di ricorso proposto inerente alla rrancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento;

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Ordinanza — n. 28389/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria hnst2cr;L-7 un valido rapporto di impugna7ione, anche a voler tacere della inammissibilità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., del motivo di ricorso proposto inerente alla rrancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento;

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bouthouri Walid nato in Tunisia in data il 24.04.1982 avverso la sentenza dell'Il novembre 2022 emessa dal Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria hnst2cr;L-7 un valido rapporto di impugna7ione, anche a voler tacere della inammissibilità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., del motivo di ricorso proposto inerente alla rrancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. VI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente