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Ordinanza — n. 28388/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28388/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINI ENRICO nato a TARANTO il 25/03/1955 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono genericamente proposte per questioni in fatto quando non manifestamente infondal:e in relazione all'accertamento negativo dell'avvenuta comunicazione dello spostamento ee alle stesse dichiarazioni dibettimentali dell'imputato (v. pg. 3 e 4 della sentenza);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28388/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo è genericamente proposto in relazione alla ostativa mancanza di prova della durata dell'assenza e delle sue ragioni (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico carenza di urgenza prove tardive perizia medica superata ritardo ingiustificato allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINI ENRICO nato a TARANTO il 25/03/1955 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono genericamente proposte per questioni in fatto quando non manifestamente infondal:e in relazione all'accertamento negativo dell'avvenuta comunicazione dello spostamento ee alle stesse dichiarazioni dibettimentali dell'imputato (v. pg. 3 e 4 della sentenza);

Ritenuto che il secondo motivo è genericamente proposto in relazione alla ostativa mancanza di prova della durata dell'assenza e delle sue ragioni (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3.4.2023