Ordinanza — n. 28387/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Alfarano Giglio Salvatore nato a Gallipoli il 10.06.1991 avverso la sentenza del 23 agosto 2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Alfarano Giglio Salvatore è riproduttivo di profi di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha 2=ertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza degli è elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. eviclenziando che la condotta del prevenuto non potesse essere considerata una ipotesi di resistenza passiva ma fosse, al contrario, connotata da violenza e finalizzata ad ostacolare il controllo nell'abitazione da parte del pubblico agente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 28387/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. eviclenziando che la condotta del prevenuto non potesse essere considerata una ipotesi di resistenza passiva ma fosse, al contrario, connotata da violenza e finalizzata ad ostacolare il controllo nell'abitazione da parte del pubblico agente;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Alfarano Giglio Salvatore nato a Gallipoli il 10.06.1991 avverso la sentenza del 23 agosto 2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Alfarano Giglio Salvatore è riproduttivo di profi di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha 2=ertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza degli è elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. eviclenziando che la condotta del prevenuto non potesse essere considerata una ipotesi di resistenza passiva ma fosse, al contrario, connotata da violenza e finalizzata ad ostacolare il controllo nell'abitazione da parte del pubblico agente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consiglier estensore Il Presi n