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Ordinanza — n. 28385/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28385/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28385/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ME0 ANTONIO nato a MANFREDONIA il 26/05/1952 parte offesa nel procedimento c/ DE NOZZA MILTO STEFANO TOSI SERGIO MARIO avverso l'ordinanza del 07/11/2022 del GIP TRIBUNALE di POTENZA.dato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; )i/ OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso ordinanza di archiviazione, provvedimento non ricorribiie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023

Parole chiave

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condono delle spese procedurali esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative diritto di ottenere una decisione ritiro della querela penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ME0 ANTONIO nato a MANFREDONIA il 26/05/1952 parte offesa nel procedimento c/ DE NOZZA MILTO STEFANO TOSI SERGIO MARIO avverso l'ordinanza del 07/11/2022 del GIP TRIBUNALE di POTENZA.dato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; )i/ OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso ordinanza di archiviazione, provvedimento non ricorribiie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023