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Ordinanza — n. 28383/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming failure to apply special mitigation for recidivism not devolved to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment failed to apply the special mitigation provided in Article 385, paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled that this specific mitigation was not devolved to the appellate court, rendering the appeal's ground legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; The appeal is inadmissible when it challenges a first-instance judgment for failing to apply a special mitigation that was not devolved to the appellate court.

Parole chiave

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special mitigation recidivism devolution appellate court inadmissible appeal Art. 385 cod. pen. procedural costs fine evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZILLOTTA LUCIANO nato a CASTROVILLARI il 02/01/1967 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ha ad oggetto questione riguardante la mancata applicazione della attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. non oggetto di devoluzione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023