Italian court dismisses appeal claiming failure to apply special mitigation for recidivism not devolved to appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment failed to apply the special mitigation provided in Article 385, paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled that this specific mitigation was not devolved to the appellate court, rendering the appeal's ground legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; The appeal is inadmissible when it challenges a first-instance judgment for failing to apply a special mitigation that was not devolved to the appellate court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZILLOTTA LUCIANO nato a CASTROVILLARI il 02/01/1967 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ha ad oggetto questione riguardante la mancata applicazione della attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. non oggetto di devoluzione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023