Ordinanza — n. 28381/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOI EVOLINO nato a BARI SARDO il 23/04/1945 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte per questioni in fatto rispetto alle ragioni della condanna in ordine ai reiterati episodi di evasione dal domicilio in un ristretto arco temporale e dell'implicito disconoscimento della ipotesi di non punibilità in ragione delle pervicace condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOI EVOLINO nato a BARI SARDO il 23/04/1945 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte per questioni in fatto rispetto alle ragioni della condanna in ordine ai reiterati episodi di evasione dal domicilio in un ristretto arco temporale e dell'implicito disconoscimento della ipotesi di non punibilità in ragione delle pervicace condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023