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Ordinanza — n. 28380/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic objections to non-prosecution exclusion lack specific factual response.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28380/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's decision to exclude the cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the objections were too generic because they failed to address the specific factual response regarding the temporary departure from the residence.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Objections to the exclusion of the cause of non-prosecution must be specific and directly address the factual response provided by the court regarding the circumstances of the case.

Parole chiave

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non-prosecution exclusion Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal generic objections Corte di Cassazione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan revoca del permesso di dimora allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSTAFA AHMED AHMED ELHASSAN nato il 15/11/1989 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. giustificata dalla valutazione complessiva del fatto concretizzatisi in un allontanamento dalla abitazione per un periodo di tempo non trascurabile per ragioni che ben potevano essere autorizzate. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuati e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023