Ordinanza — n. 28378/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONE ALESSIO nato a NUORO il 08/02/1985 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per ii reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondata è la censura di violazione della legge penale rispetto all'accertato volontario allontanamento dalla abitazione in orario non consentito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 28378/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondata è la censura di violazione della legge penale rispetto all'accertato volontario allontanamento dalla abitazione in orario non consentito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONE ALESSIO nato a NUORO il 08/02/1985 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per ii reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondata è la censura di violazione della legge penale rispetto all'accertato volontario allontanamento dalla abitazione in orario non consentito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023