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Ordinanza — n. 28378/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28378/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28378/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONE ALESSIO nato a NUORO il 08/02/1985 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per ii reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondata è la censura di violazione della legge penale rispetto all'accertato volontario allontanamento dalla abitazione in orario non consentito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 28378/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondata è la censura di violazione della legge penale rispetto all'accertato volontario allontanamento dalla abitazione in orario non consentito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute rischio d'emigrazione espatrio illegale insufficiente motivi soggettivi successivi alla fuga legge sull'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONE ALESSIO nato a NUORO il 08/02/1985 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per ii reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondata è la censura di violazione della legge penale rispetto all'accertato volontario allontanamento dalla abitazione in orario non consentito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023